|
Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e
della Logistica 00198 Roma - via Panama 62 - tel. 068559151-3337909556 - fax 06/8415576 e-mail: |
|
Roma, 14 dicembre
2017
Circolare n. 211/2017
Oggetto: Notizie in
breve.
Previdenza – Pensioni – Dall’1 gennaio 2019 cambieranno
i requisiti per andare in pensione tanto con quella di vecchiaia quanto con
quella anticipata. Riguardo alla prima l’età pensionabile salirà a 67 anni per
tutti a fronte degli attuali 66 anni e 7 mesi previsti per gli uomini e 65 anni
e 7 mesi previsti per le donne (che però dal 2018 saranno equiparate agli
uomini). Per quanto riguarda invece la pensione anticipata, l’anzianità
contributiva da raggiungere salirà a 43 anni e 3 mesi per gli uomini e a 42
anni e 3 mesi per le donne, a fronte degli attuali 42 anni e 10 mesi per i
primi e 41 anni e 10 mesi per le seconde. I nuovi requisiti sono stati disposti
in base alla legge n. 122 del 2010 a seguito della variazione della speranza di
vita rilevata dall’ISTAT – Decreto Interministeriale del 5.12.2017 pubblicato su
G.U. n.289 del 12.12.2017.
Prezzo gasolio auto all’11 dicembre 2017 (fonte Ministero
Sviluppo Economico)
euro/litro
Prezzo
al netto |
Accisa |
Iva |
Prezzo
al consumo |
Variazione
da |
Variazione
da |
0,541 |
0,617 |
0,255 |
1,413 |
- 0,003 |
+0,021 |
Fabio Marrocco |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le n. 253/2011
|
Codirettore |
Allegato
uno |
|
Gr/gr |
© CONFETRA – La riproduzione totale
o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla
Confetra. |
G.U. n. 289 del 12.12.2017
MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 5 dicembre 2017
Adeguamento dei requisiti di
accesso al pensionamento agli incrementi
della speranza di vita.
IL
RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
del Ministero dell'economia e delle finanze
di concerto con
IL
DIRETTORE GENERALE DELLE POLITICHE
PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Visto l'art. 22-ter,
comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.
102,
concernente
l'adeguamento dei
requisiti di accesso
al sistema
pensionistico agli
incrementi della speranza di vita;
Visto l'art. 12, comma
12-bis, del decreto-legge 30 luglio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n.
122, concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al
sistema
pensionistico da effettuarsi
con decreto direttoriale del Ministero
dell'economia e delle
finanze di concerto con il Ministero del lavoro
e delle
politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della
data di decorrenza
di ogni aggiornamento;
Visto l'art. 12, comma 12-quater,
del citato decreto-legge
30
luglio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 30
luglio 2010, n. 122, che prevede
che con il
medesimo decreto
direttoriale
siano adeguati
i requisiti vigenti
nei regimi
pensionistici armonizzati
secondo quanto previsto dall'art. 2,
commi
22 e 23, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, nonche' negli
altri
regimi e alle gestioni
pensionistiche per cui
siano previsti
requisiti
diversi da
quelli vigenti nell'assicurazione generale
obbligatoria, ivi compresi
i lavoratori di cui all'art. 78, comma 23,
della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e
il personale di cui al
decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 195, e di cui alla legge
27
dicembre 1941, n. 1570,
nonche' i rispettivi dirigenti;
Visto l'art. 24, comma
13, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, che prevede che gli adeguamenti dei
requisiti, previsti con
cadenza triennale fino
al 1° gennaio
2019, siano effettuati
a
decorrere dalla predetta
data con cadenza biennale;
Visto l'art. 12, comma
12-ter, del citato decreto-legge 30
luglio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio
2010, n. 122, come modificato dall'art. 18, comma 4, lettera b), del
decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, che prevede
che, a decorrere
dall'anno 2011, l'ISTAT
renda annualmente disponibile entro
il 31
dicembre, il dato
relativo alla variazione nel triennio
precedente
della speranza di
vita all'eta' corrispondente a sessantacinque anni
in riferimento
alla media della popolazione residente in Italia;
Visto l'art. 12, comma
12-ter, lettera a) del citato
decreto-legge
30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122,
che prevede che in caso di frazione
di mese,
l'aggiornamento viene effettuato con arrotondamento al decimale piu'
prossimo, e il
risultato in mesi si determina moltiplicando la
parte
decimale
dell'incremento della speranza di
vita per dodici,
con
arrotondamento all'unita';
Visto il decreto
direttoriale del ragioniere generale dello Stato,
di concerto con
il direttore generale delle politiche previdenziali e
assicurative del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali del 6
dicembre 2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica
italiana - Serie
generale - n. 289 del 13 dicembre
2011, relativo
all'adeguamento
dei requisiti
di accesso al
pensionamento agli
incrementi della speranza
di vita a decorrere dal 1° gennaio 2013;
Visto il decreto direttoriale
del ragioniere generale dello
Stato,
di concerto con
il direttore generale delle politiche previdenziali e
assicurative del Ministero
del lavoro e delle politiche
sociali del
16 dicembre 2014, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale
della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 301 del 30 dicembre 2014,
relativo
all'adeguamento dei requisiti di
accesso al pensionamento
agli incrementi
della speranza di vita a decorrere dal
1° gennaio
2016;
Vista la nota del
presidente dell'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) n. UP/1022924 del 10 ottobre 2017, con cui si comunica
che la
variazione della speranza
di vita all'eta' di sessantacinque anni e
relativa alla media
della popolazione residente in Italia, tra l'anno
2013 e l'anno 2016, e' pari a 0,4
decimi di anno; il
predetto dato,
trasformato in dodicesimi
di anno, equivale ad una variazione di
0,5
che, a sua volta
arrotondato in mesi, corrisponde ad
una variazione
pari a cinque mesi;
Visto l'art. 12, comma
12-ter, lettera b) del citato
decreto-legge
30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122,
che prevede che i
valori di somma
di eta'
anagrafica e di anzianita'
contributiva di cui
alla tabella B
allegata alla legge 23
agosto 2004, n. 243, e successive
modificazioni,
siano incrementati
in misura pari
al valore
dell'aggiornamento rapportato ad anno
dei requisiti di eta', con
arrotondamento, in caso di
frazione di unita', al primo decimale;
Decreta:
1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, i
requisiti di accesso
ai
trattamenti
pensionistici di
cui all'art. 12, commi
12-bis e
12-quater, fermo restando quanto previsto dall'ultimo
periodo del
predetto comma
12-quater, del decreto-legge 30 luglio
2010, n. 78,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni e
integrazioni, sono ulteriormente
incrementati di cinque mesi
e i valori di somma di eta' anagrafica e
di anzianita' contributiva di cui alla tabella B allegata
alla legge
23 agosto 2004, n. 243, e successive
modificazioni, sono
ulteriormente incrementati
di 0,4 unita'.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 5 dicembre 2017
Il ragioniere generale dello Stato
del Ministero dell'economia e delle finanze
Franco
Il direttore
generale delle politiche
previdenziali e assicurative
del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali
Ferrari