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Roma, 14 dicembre 2017

 

Circolare n. 211/2017

 

Oggetto: Notizie in breve.

 

Previdenza – Pensioni – Dall’1 gennaio 2019 cambieranno i requisiti per andare in pensione tanto con quella di vecchiaia quanto con quella anticipata. Riguardo alla prima l’età pensionabile salirà a 67 anni per tutti a fronte degli attuali 66 anni e 7 mesi previsti per gli uomini e 65 anni e 7 mesi previsti per le donne (che però dal 2018 saranno equiparate agli uomini). Per quanto riguarda invece la pensione anticipata, l’anzianità contributiva da raggiungere salirà a 43 anni e 3 mesi per gli uomini e a 42 anni e 3 mesi per le donne, a fronte degli attuali 42 anni e 10 mesi per i primi e 41 anni e 10 mesi per le seconde. I nuovi requisiti sono stati disposti in base alla legge n. 122 del 2010 a seguito della variazione della speranza di vita rilevata dall’ISTAT – Decreto Interministeriale del 5.12.2017 pubblicato su G.U. n.289 del 12.12.2017.

 

Prezzo gasolio auto all’11 dicembre 2017 (fonte Ministero Sviluppo Economico)

euro/litro

Prezzo al netto
delle imposte

Accisa

Iva

Prezzo al

consumo

Variazione da
settimana prec.

Variazione da
inizio anno

0,541

0,617

0,255

1,413

- 0,003

+0,021

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 253/2011

Codirettore

Allegato uno

 

Gr/gr

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G.U. n. 289 del 12.12.2017

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 5 dicembre 2017 

Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi

della speranza di vita.

 

                 IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

             del Ministero dell'economia e delle finanze

 

                           di concerto con

                IL DIRETTORE GENERALE DELLE POLITICHE

                    PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE

         del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

 

  Visto l'art. 22-ter, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009,  n.

78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,

concernente  l'adeguamento  dei  requisiti  di  accesso  al   sistema

pensionistico agli incrementi della speranza di vita;

  Visto l'art. 12, comma 12-bis, del decreto-legge 30 luglio 2010, n.

78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.

122, concernente l'adeguamento dei requisiti di  accesso  al  sistema

pensionistico da effettuarsi con decreto direttoriale  del  Ministero

dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro

e delle politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi prima  della

data di decorrenza di ogni aggiornamento;

  Visto l'art. 12,  comma  12-quater,  del  citato  decreto-legge  30

luglio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30

luglio 2010,  n.  122,  che  prevede  che  con  il  medesimo  decreto

direttoriale  siano  adeguati  i   requisiti   vigenti   nei   regimi

pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dall'art. 2,  commi

22 e 23, della legge 8 agosto  1995,  n.  335,  nonche'  negli  altri

regimi  e  alle  gestioni  pensionistiche  per  cui  siano   previsti

requisiti  diversi  da  quelli  vigenti  nell'assicurazione  generale

obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all'art. 78, comma 23,

della legge 23 dicembre 2000, n.  388,  e  il  personale  di  cui  al

decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e di cui  alla  legge  27

dicembre 1941, n. 1570, nonche' i rispettivi dirigenti;

  Visto l'art. 24, comma 13, del decreto-legge 6  dicembre  2011,  n.

201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.

214, che prevede che gli  adeguamenti  dei  requisiti,  previsti  con

cadenza triennale  fino  al    gennaio  2019,  siano  effettuati  a

decorrere dalla predetta data con cadenza biennale;

  Visto l'art. 12, comma 12-ter, del citato decreto-legge  30  luglio

2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio

2010, n. 122, come modificato dall'art. 18, comma 4, lettera b),  del

decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  che  prevede  che,  a  decorrere

dall'anno 2011, l'ISTAT renda annualmente  disponibile  entro  il  31

dicembre, il dato relativo alla variazione  nel  triennio  precedente

della speranza di vita all'eta' corrispondente a sessantacinque  anni

in riferimento alla media della popolazione residente in Italia;

  Visto l'art. 12, comma 12-ter, lettera a) del citato  decreto-legge

30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30

luglio 2010, n. 122, che prevede che in caso  di  frazione  di  mese,

l'aggiornamento viene effettuato con arrotondamento al decimale  piu'

prossimo, e il risultato in mesi si determina moltiplicando la  parte

decimale dell'incremento della  speranza  di  vita  per  dodici,  con

arrotondamento all'unita';

  Visto il decreto direttoriale del ragioniere generale dello  Stato,

di concerto con il direttore generale delle politiche previdenziali e

assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 6

dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica

italiana - Serie generale - n. 289 del  13  dicembre  2011,  relativo

all'adeguamento  dei  requisiti  di  accesso  al  pensionamento  agli

incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2013;

  Visto il decreto direttoriale del ragioniere generale dello  Stato,

di concerto con il direttore generale delle politiche previdenziali e

assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche  sociali  del

16  dicembre  2014,  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   della

Repubblica italiana - Serie generale - n. 301 del 30  dicembre  2014,

relativo all'adeguamento dei requisiti di  accesso  al  pensionamento

agli incrementi della speranza di vita a  decorrere  dal    gennaio

2016;

  Vista la nota del presidente dell'Istituto nazionale di  statistica

(ISTAT) n. UP/1022924 del 10 ottobre 2017, con cui si comunica che la

variazione della speranza di vita all'eta' di sessantacinque  anni  e

relativa alla media della popolazione residente in Italia, tra l'anno

2013 e l'anno 2016, e' pari a 0,4 decimi di anno; il  predetto  dato,

trasformato in dodicesimi di anno, equivale ad una variazione di  0,5

che, a sua volta arrotondato in mesi, corrisponde ad  una  variazione

pari a cinque mesi;

  Visto l'art. 12, comma 12-ter, lettera b) del citato  decreto-legge

30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30

luglio 2010, n. 122, che prevede  che  i  valori  di  somma  di  eta'

anagrafica e  di  anzianita'  contributiva  di  cui  alla  tabella  B

allegata  alla  legge  23  agosto  2004,   n.   243,   e   successive

modificazioni,  siano  incrementati  in   misura   pari   al   valore

dell'aggiornamento rapportato ad anno  dei  requisiti  di  eta',  con

arrotondamento, in caso di frazione di unita', al primo decimale;

 

                              Decreta:

 

  1. A decorrere dal 1° gennaio  2019,  i  requisiti  di  accesso  ai

trattamenti  pensionistici  di  cui  all'art.  12,  commi  12-bis   e

12-quater, fermo restando quanto  previsto  dall'ultimo  periodo  del

predetto comma 12-quater, del decreto-legge 30 luglio  2010,  n.  78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e

successive   modificazioni   e   integrazioni,   sono   ulteriormente

incrementati di cinque mesi e i valori di somma di eta' anagrafica  e

di anzianita' contributiva di cui alla tabella B allegata alla  legge

23  agosto  2004,  n.   243,   e   successive   modificazioni,   sono

ulteriormente incrementati di 0,4 unita'.

  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

    Roma, 5 dicembre 2017

 

                               Il ragioniere generale dello Stato    

                          del Ministero dell'economia e delle finanze

                                            Franco                   

 

      Il direttore generale delle politiche

          previdenziali e assicurative

del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

                    Ferrari